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La Sinistra Socialista
e la Lega dei Socialisti

IL DIBATTITO e le  CONCLUSIONI
del COMITATO DIRETTIVO
di
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del 30/7/2010

Home Economia Economia - contributi FINANZIARIA art. 2 comma 229

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Scorrendo la legge finanziaria recentemente approvata, al comma 229 dell’art. 2 ci sono quattro righe che riaprono i termini della legge……



            Dietro la asetticità dell’articolato, andando a scavare, si ritrova la sostanza di questo provvedimento che ci dà un esempio concreto di come questo governo si muove in campo fiscale.

            Allora vediamo di spiegare cosa significa questa riapertura dei termini. Quando un contribuente vende un terreno o una partecipazione in titoli non quotati, generalmente realizza una plusvalenza denominata tecnicamente come capital gain. La tassazione del capital gain (e mi riferisco qui ai soli titoli non quotati) distingue tra partecipazioni qualificate (più del 20% del capitale della partecipata) e partecipazioni non qualificate (meno del 20%). Il capital gain generato dalla vendita di partecipazioni non qualificate è tassato con l’aliquota del 12,50%; il capital gain generato dalla vendita di partecipazioni qualificate entra nella misura del 40% tra i redditi da dichiarare con l’Unico e quindi soggetto alla progressività di imposta. La tassazione va quindi da un minimo del 40% dell’aliquota più bassa ovvero del 23% pari cioè al  9,2% ad un massimo pari al 40% del 41% cioè il 16,4%.

            La norma di cui stiamo discutendo permette di rivalutare le partecipazioni possedute applicando un’imposta sostitutiva pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate; va tuttavia specificato che le suddette aliquote non si applicano sull’importo della rivalutazione ma sull’importo totale al quale le partecipazioni sono rivalutate a seguito di una stima fatta da un commercialista.

            La cosa è abbastanza complicata ma forse un esempio numerico può aiutare. Supponiamo che Tizio possegga una partecipazione in una s.r.l. di 100.000 € pari al 10% del capitale totale della s.r.l. e che Caio possegga una partecipazione di 300.000€  pari al 30%. Supponiamo pure che l’aliquota marginale dell’Unico di Caio sia quella del 41%. Supponiamo infine che il valore di mercato, uguale al valore di stima del capitale della s.r.l. sia di 2.000.000 di € per il 100% della società. Se Tizio e Caio rivendono le loro quote senza rivalutarle sono tassati il primo al 12,50%, ed il secondo al 41% applicato al 40% della plusvalenza. Se invece Tizio e Caio prima di vendere le loro partecipazioni le rivalutano pagano, per la rivalutazione, l’imposta sostitutiva del 2 o del 4% ma non pagano più nulla sul capital gain realizzato.  Vediamo schematicamente:

 

Cessione delle partecipazioni senza rivalutazione:

 

Contribuente

Valore di vendita

Valore di costo

Capital gain

Aliquota

Imposta

Tizio

200.000

100.000

100.000

12,5%

12.500

Caio

600.000

300.000

300.000

16,1%

48.300

 

Rivalutazione e successiva cessione delle partecipazioni:

 

Contribuente

Valore di stima

Aliquota

Imposta

Tizio

200.000

2%

4.000

Caio

600.000

4%

24.000

 

            Quindi se Tizio, prima di rivendere, rivaluta risparmia 8.500€ e Caio risparmia 24.300€ .

            Va sottolineato il fatto che poiché la tassazione normale considera come base imponibile il capital gain, mentre l’imposta sostitutiva si applica sul valore di stima si ha convenienza a rivalutare solo se la rivalutazione supera una certa percentuale. Si ricava questo punto di equilibrio con due equazioni che riportiamo:

 

per le partecipazioni non qualificate si avrà convenienza alla rivalutazione quando il 12,5% del capital gain è superiore al 2% del valore di stima, ovvero (chiamando a il valore di stima e b il valore di costo) quando:

 

12,5/100 * (a-b) = 2/100 a  ;  ,125a - ,125b = ,02a  ; ,105a = ,125b  ; a = 119%b ovvero la rivalutazione deve essere maggiore del 19%.

 

per le partecipazioni  qualificate si avrà convenienza alla rivalutazione quando il 16,1% del capital gain è superiore al 4% del valore di stima, ovvero (chiamando a il valore di stima e b il valore di costo) quando:

  

16,1/100 * (a-b) = 4/100 a  ;  ,161a - ,161b = ,04a  ; ,121a = ,161b  ; a =  133%b ovvero la rivalutazione deve essere maggiore del 33%.

 

Da sottolineare infine che per la rivalutazione deve essere considerato il costo della stima (addebitabile tuttavia alla società che la può dedurre dalle imposte in tre anni) e che l’imposta sostitutiva può essere pagata in tre rate annuali.

Occorre tuttavia fare un approfondimento sul valore di rivalutazione delle partecipazioni. Il maggior valore può derivare da due ragioni: a) il netto patrimoniale dell’azienda, a seguito di utili reinvestiti, vale veramente il doppio del valore nominale; b) il valore è frutto di una bolla speculativa (e di una stima poco professionale). Tra le due possibilità c’è una enorme differenza, nel caso a) quel maggior valore è già stato tassato dall’IRES (33% fino alla finanziaria Prodi, 27,5% dopo); nel caso b) invece quella plusvalenza non ha pagato una lira di tasse. Ne deriva che il sistema impositivo è scandalosamente generoso verso la speculazione e verso la rendita, e si badi lo è programmaticamente. Tremonti ha sempre avuto come obbiettivo di fare del nostro paese una specie di paradiso fiscale per attrarre capitali.

Quindi ponti d’oro a chi specula! Il contribuente che realizza un capital gain che già godrebbe di una aliquota agevolata rispetto a chi una simile cifra la guadagnasse col sudore della sua fronte, può godere di un’ulteriore facilitazione che gli riduce ulteriormente le imposte godendo altresì di una dilazione nel pagamento.

Insomma se è questa la riforma fiscale che ispira il ministro Tremonti ed il governo Berlusconi dobbiamo concludere che proprio non possiamo essere d’accordo. 

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