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IL DIBATTITO e le  CONCLUSIONI
del COMITATO DIRETTIVO
di
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del 30/7/2010

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PostHeaderIcon LE NORME DEL PACCHETTO SICUREZZA e L'IMMIGRAZIONE

 

L’approvazione della Legge 94/09 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” forse più conosciuta come “pacchetto sicurezza” ha introdotto, dalla sua data di entrata in vigore 8 agosto 2009, alcune importanti novità nell’ambito della normativa in materia di immigrazione e cittadinanza ed i correlati adempimenti riguardanti lo stato civile e l’iscrizione anagrafica.


In seguito all’entrata in vigore della Legge, i vari Dipartimenti competenti del Ministero dell’Interno, hanno provveduto ad emanare alcune circolari esplicative su alcuni punti della legge. In breve sintesi  riportiamo di seguito i principali punti di novità introdotti dalla Legge 94/09, integrati con le disposizioni contenute nelle citate Circolari Ministeriali :

Reato di immigrazione clandestina

Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, viene  punito con l’ammenda da 5mila a 10mila euro, riguarda tutti gli stranieri che, alla data dell'8 agosto “si trattengono” sul territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico immigrazione, a prescindere da quando è avvenuto il loro ingresso in Italia. La norma prevede l’obbligo per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di denunciare gli stranieri irregolari. Questo obbligo non riguarda il privato cittadino né chi opera per conto di associazioni o strutture private di assistenza.

Obbligo di dimostrare la regolarità del soggiorno

Per ottenere dalla pubblica amministrazione licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse, il cittadino straniero ha l’obbligo di dimostrare la regolarità del proprio soggiorno in Italia.

Tale obbligo non sussiste per l’accesso ai servizi sanitari e della scuola dell’obbligo.

Altresì,tale obbligo non sussiste  per quanto riguarda l’accesso ai pubblici servizi quali trasporti, energia elettrica, gas, telefono e simili,in ragione della loro natura di contratti tra privati e non riguardanti la Pubblica Amministrazione.

In base alla nuova normativa i cittadini stranieri irregolarmente presenti non potranno più contrarre matrimonio in Italia, sia con altri cittadini stranieri che con cittadini italiani.

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio deve presentare all'ufficiale dello stato civile il nulla osta al matrimonio rilasciato dal proprio consolato nonché il possesso di un Titolo di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali ha emanato, in data 7 agosto 2009 (v.allegato), una propria Circolare esplicativa in cui si elencano i titoli di soggiorno e la documentazione necessaria per poter contrarre matrimonio in Italia.

La circolare ministeriale specifica che la condizione di regolare soggiorno debba sussistere sia all’atto della pubblicazione che al momento dell’effettiva celebrazione. Dobbiamo esprimere i nostri dubbi su questa precisazione del Dipartimento che ha sicuramente un carattere interpretativo ed estensivo della norma, la quale letteralmente richiede il possesso della condizione di regolare soggiorno al  momento in cui il cittadino straniero esprime la volontà di contrarre matrimonio “…lo straniero che vuole…” . Questa espressione di volontà viene fissata dal nostro Ordinamento all’atto della pubblicazione di matrimonio, mentre, sempre la richiamata  nuova norma non fa alcun riferimento alla sua celebrazione. Perciò l’interpretazione fornita dal Ministero potrebbe creare ulteriori difficoltà a contrarre matrimonio ai cittadini stranieri in Italia per soggiorni di breve durata ( non oltre 90gg. per turismo etc), motivo di soggiorno fra l’altro compreso nell’elenco dei titoli validi proposto dalla Circolare.

La circolare del Dipartimento Affari interni, chiarisce inoltre che in merito alle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di figli non devono essere esibiti documenti attestanti il regolare soggiorno.

La legge riduce a sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno il termine previsto decorso il quale l’amministrazione comunale può avviare la procedura di cancellazione anagrafica di residenza dello straniero nel comune. La Circolare ricorda che i cittadini stranieri non decadono dall’iscrizione anagrafica nella fase di rinnovo del loro titolo di soggiorno.

La legge 94/09, ha inoltre introdotto la possibilità di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, dell’agibilità igienico sanitaria dell’immobile in cui il cittadino straniero dichiara la propria residenza in sede di iscrizione o variazione anagrafica .

Obbligo di esibizione dei documenti di identificazione e del permesso di soggiorno

Il cittadino straniero che senza giustificato motivo, non esibisce, su ordine degli organi di Polizia, il passaporto o altro documento di identificazione insieme al permesso di soggiorno o documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.



Cessione di immobile a cittadini stranieri irregolarmente presenti

La legge 94/09, stabilisce che chiunque a titolo oneroso e al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, con conseguente  confisca dell’immobile.




Cittadini stranieri non espellibili. Modifica dell’articolo 19 T.U. 286/98

La legge 94/09 ha modificato i criteri di non espulsione dei cittadini stranieri conviventi con parenti di cittadinanza italiana. L’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione prevedeva che non erano espellibili i cittadini stranieri parenti entro il 4° grado di cittadino italiano. La nuova norma introdotta modifica in modo restrittivo prevedendo che non possono essere espulsi gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado, di nazionalità italiana. Sono parenti entro il secondo grado i genitori, i nonni, i nipoti, i fratelli, di cittadino italiano.

Ricordiamo che la condizione di cittadino non espellibile, prevede, tutt’ora come in passato, il rilascio per motivo di famiglia, appunto denominato ex articolo 19, TU 286/98.

In ragione della novità legislativa intervenuta si sono posti immediatamente dei dubbi e dei quesiti rispetto all’applicazione di tale norma, ai quali l’Amministrazione dell’Interno ha provveduto, tempestivamente, a risolvere.

Infatti, il Dipartimento dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere, ha dapprima, con propria comunicazione alle Questure, chiarito la legge 94 non ha valore retroattivo, per tale motivo  le domande presentate  prima dell’entrata in vigore della nuova legge “debbono essere definite secondo la norma vigente alla data del loro avvio”. Perciò, le richieste di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell’articolo 19 del testo unico immigrazione, presentate prima dell’8 agosto 2009, dai parenti di terzo e quarto grado del cittadino italiano, continueranno ad essere accolte. Analogamente, saranno accolte anche le domande di rinnovo dei permessi scaduti presentate dopo tale data.

Successivamente, sempre il medesimo Dipartimento dell’Interno, con propria Circolare del 15 settembre scorso, ha fornito un’interpretazione “di carattere logico ed ermeneutico sulla natura del permesso di soggiorno rilasciato in base al citato articolo 19 del Testo Unico. In base a tale interpretazione il permesso di soggiorno per motivo di famiglia rilasciato in forza dell’articolo 19, si differenzia dal permesso di soggiorno per motivi familiari propriamente detto (ex articolo 30 TU 286/98) solo nei motivi di origine, ma assicurando al titolare i medesimi diritti, ivi compresa la facoltà di poter convertire, ovviamente se in possesso dei relativi requisiti richiesti, questo titolo di soggiorno in motivi di lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione ovvero per residenza elettiva. L’interpretazione fornita oltre a rivestire un carattere di assoluta novità e di apertura, consente, come espressamente dichiarato nel testo della Circolare, di andare a salvaguardare le posizioni di quei cittadini stranieri, già regolarmente soggiornanti in base alla precedente previsione dell’articolo 19, che potrebbero essere intaccate dalle modifiche introdotte.


Ricongiungimento familiare



Nel cosiddetto ‘pacchetto sicurezza ‘ ( L.94/09) sono altresì contenute alcune norme relative ai ricongiungimenti familiari che pur non modificando sostanzialmente la platea degli aventi diritto, impongono ulteriori adempimenti o restrizioni a quelle già recentemente introdotte nel novembre 2008. In particolare la legge 94/09 stabilisce che :

a) deve essere dimostrato che l’alloggio è conforme  sia ai requisiti igienico -sanitari  rilasciati dall’ASL competente e sia d’idoneità abitativa, accertati dagli uffici comunali;

b) non è consentito il ricongiungimento del coniuge o dei genitori quando gli stessi siano coniugati con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale;

c) il genitore naturale del minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, può chiedere il ricongiungimento familiare solo se dimostra il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito;

d) il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.

Il Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione del Ministero dell’Interno ha emanato, in data 27 agosto 2009, sui sopra citati punti una propria Circolare nella quale viene indicata l’ulteriore documentazione da produrre per adempiere alla nuova normativa.

In modo particolare relativamente al punto b) in elenco, divieto di ricongiungimento di più coniugi, viene richiesto di presentare nella documentazione

il proprio certificato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza. Nel caso di richiesta di ricongiungimento di un proprio genitore, il cittadino straniero richiedente dovrà presentare il certificato di matrimonio del genitore con cui si intende ricongiungere. Lo Sportello Unico verificherà l’eventuale presenza in Italia del coniuge del genitore richiesto accertando che non sussistano in capo ad esso ulteriori vincoli di matrimonio. Appare evidente che questa ulteriore rete di controlli potrà produrre un aggravio nei tempi di rilascio dei nulla osta da parte del SUI.


Minori non accompagnati


I minori non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2 legge 184 o sottoposti a tutela, possono convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età solo se hanno maturato un soggiorno pregresso triennale.



Acquisto della cittadinanza


Il coniuge del cittadino italiano può acquistare la cittadinanza quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni in Italia, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero.

Al momento  del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

In  caso di presenza di figli nati o adottati dai coniugi questi nuovi  termini sono ridotti alla metà.

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in data 6 agosto 2009, con propria circolare ha chiarito alcuni elementi riguardanti la decorrenza di applicazione delle nuove norme.

I nuovi requisiti non sono richiesti per le domande di cittadinanza già presentate prima dell'8 agosto (data di entrata in vigore della legge) e per le quali sono trascorsi due anni dalla data di presentazione e non sono stati conclusi i relativi procedimenti.

La legge 94/09 ha altresì introdotto l’obbligo per tutte le richieste di acquisto della cittadinanza (così come per l’elezione,riacquisto e rinunzia) di allegare alla domanda la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, in luogo alla dichiarazione di auto certificazione, tale nuovo obbligo  riguarda anche le istanze   presentate da cittadini comunitari.

Infine, sempre la Legge 94, ha stabilito che tutte le domande relative alla cittadinanza (acquisto,riacquisto,rinunzia ed elezione) sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro. La Circolare del Dipartimento dell’Interno, chiarisce che il contributo deve essere versato solo per le istanze o dichiarazioni presentate dopo l’entrata in vigore della legge (8 agosto 2009). Con successiva circolare del 2 settembre u.s., sempre il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, ha informato che il previsto contributo deve essere versato, utilizzando il bollettino mod. 451, sul c/c postale n.809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”.

Studenti stranieri ed Alte professionalità

Il comma 22 lettera q), articolo 1 della legge 94/09,  prevede per gli studenti stranieri che abbiano conseguito in Italia il dottorato od il master universitario di 2° livello, in scadenza del loro permesso di soggiorno per studio, due distinte fattispecie che consentono la loro permanenza in Italia:

· la conversione del permesso di soggiorno in motivo di lavoro, in presenza di una proposta di assunzione, presentando la domanda presso il SUI di competenza utilizzando i moduli telematici  in uso;

· per lo studente straniero che non abbia ancora un’attività lavorativa, l’iscrizione  per 12 mesi presso il Centro per l’impiego, consentendo il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Per i lavoratori stranieri altamente qualificati (descritti all’articolo 27 del TU 286/98) la nuova normativa prevede la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa con il Ministero  dell’Interno, di inviare la semplice comunicazione  al SUI della stipula del contratto di lavoro in luogo della richiesta di nulla osta all’ingresso.



La legge 94/09 prevede queste altre novità per le quali si attendono ulteriori adempimenti normativi per la loro entrata in vigore:

Tassa sul permesso di soggiorno


La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. Tale norma diverrà operativa solo dopo l’emanazione di un decreto Ministro dell’economia/Ministro dell’interno.



Accordo di integrazione


Il cittadino straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, dovrà sottoscrivere un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a conseguire specifici obiettivi indicati nel regolamento nel periodo di validità del permesso di soggiorno.


Il regolamento indicherà le circostanze che determineranno perdita dei crediti. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento famigliare.

Anche questa norma prevista nella legge 94/09 diventerà operativa solo dopo che sarà approvato il regolamento di attuazione (da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge).


Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Solo dopo l’emanazione di un decreto  congiunto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il rilascio del permesso di soggiorno CE sarà subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.


Commenti (1)
  • Anonimo
    salve... sono rumena e abito in italialia ho la cittadinanza italiana e vorei portare i miei genitori vicino a me e farli stare qua legalmente.! di che documenti hanno bisogno visto che io sono cittadina italiana e romania e in ue?? grazie
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