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La Sinistra Socialista
e la Lega dei Socialisti

IL DIBATTITO e le  CONCLUSIONI
del COMITATO DIRETTIVO
di
SocialismoeSinistra
del 30/7/2010

Home Lavoro e contratti Lavoro e contratti - contributi Ammortizzatori; la proposta della CGIL

PostHeaderIcon Ammortizzatori; la proposta della CGIL

La proposta si articola come segue:

a)

• il sistema è pensato in modo universale per i lavoratori, eventuali integrazioni opera della contrattazione (bilateralità) possono essere integrative, mai sostitutive e/o condizionanti delle misure pubbliche; il sistema vigente in agricoltura (in base ai commi 55

•relazioni nazionale/territoriale: il sistema deve essere concepito e finanziato in forma universale nazionale sotto tre aspetti:

•sulle prestazioni opera un tetto massimale;

•il sistema dovrà garantire la completa copertura figurativa per tutti i periodi, valida anche per i requisiti di pensionamento d’anzianità.

6

•apprendisti: rientrano nel sistema descritto, il costo può essere fatto ricadere sulla contribuzione del 10%, eventualmente innalzando le aliquote più basse (1,5 e 3% rispettivamente) relative ai primi due anni di lavoro nelle imprese fino a 9 dipendenti;

•soci di cooperativa: per i dipendenti non si pone problema, per chi avesse rapporti autonomi, valgono le considerazioni esposte sopra sulle modalità di estensione del sistema universale;

•soppressione degli articoli 13

Elementi comuni: 62 della legge 247/07) la cui positiva efficacia è oggetto di monitoraggio, viene lasciato immutato; requisiti d’accesso, durata massima della fruizione, importo delle indennità. Dove invece la responsabilità normativa va posta in capo alle Regioni è sull’intreccio con le politiche attive (e successivamente con le politiche sociali per il reinserimento), in coerenza con il modello di politica del lavoro che la stessa Regione avrà scelto;

b) Indennità di disoccupazione:

•il requisito d’accesso è unificato a 78 giornate su cui è versata contribuzione, e la durata non potrà mai eccedere l’anzianità aziendale del lavoratore;

•il sistema prevederà l’obbligo di svolgere entro i primi 6 mesi di beneficio la compilazione del bilancio di competenze del lavoratore, a cura dei servizi all’impiego;

•dal 6° mese di fruizione è fatto obbligo per il beneficiario di accettare offerte di formazione coerenti con il bilancio di competenze, e offerte di lavoro congrue secondo le disposizioni della legge regionale applicata. In caso di

•l’importo:

1) Copertura dell’80% effettivo fino ad un tetto di 1800€netti, e poi opera il tetto (da notare che l’80% corrispondente a 1800€equivale ad una retribuzione di 2650€;

2) Décalage al 64% dopo 12 mesi, e al 50% dopo 24 mesi;

3) In ogni caso prevedere la possibilità di integrazione da parte della bilateralità a ciò autorizzata dalla contrattazione;

•la durata massima di fruizione dell’indennità è fissata in 24 mesi per chi ha meno di 50 anni, 30 per chi ne ha di più; per disoccupati residenti nel Mezzogiorno sono previsti 6 mesi in più; l’efficacia di queste nuove disposizioni in via transitoria non dovrà incidere su intese vigenti se più favorevoli al lavoratore;

•nel caso di lavoratori immigrati extracomunitari, modificare le normative preesistenti in modo da far beneficiare l’immigrato dell’intero periodo previsto dalla sua condizione di età anagrafica e di residenza, senza soppressione del permesso di soggiorno;

assumendo le indicazioni del Protocollo del 2007 si unifica in un solo istituto i trattamenti vigenti di mobilità e disoccupazione: secondo rifiuto immotivato o di mancata frequenza per oltre la metà della durata del corso di formazione l’indennità subirà una decurtazione dell’importo; in caso di terzo rifiuto immotivato il beneficio sarà soppresso e il lavoratore cesserà dalla condizione di disoccupato; 14 del D.Lgs. 276/03 come verrà argomentato nella parte sull’intreccio con le politiche attive.

c) Cassa integrazione guadagni:

d)

Secondo le indicazioni del Protocollo del 2007, va previsto un unico strumento universale di sostegno al reddito in costanza di lavoro, rivedendo le procedure. Infatti, per la Cigo non sono previste modalità di confronto preventivo, ma solo di informazione una volta avanzata la richiesta da parte dell’impresa. Si dovrebbe invece unificare l’obbligo di confronto preventivo, salvo i casi di oggettiva urgenza già oggetto di ricorso alla Cig e le causali di evidente temporaneità del ricorso allo strumento, attenuando per le imprese fino a 15 dipendenti l’obbligo di un piano di rilancio/ristrutturazione per difficoltà che si ritiene essere superabili in un periodo convenuto (sei mesi). La durata della fase di confronto potrebbe essere inferiore per le imprese di dimensioni fino a 15 occupati (vedi anche dopo a proposito di funzioni della bilateralità). 2010 (80% di integrazione sulle ore perse), va reso strutturale. Dato il venir meno del requisito occupazionale per l’accesso alla Cig, il "tipo b" (previsto dall’art.5, comma 5, legge 236/93) scompare dall’ordinamento. Riordino complessivo della contribuzione e confluenza nel regime generale per gli utilizzatori degli ammortizzatori in deroga:

le necessità ordinarie stimabili nei periodi non di crisi, sono rappresentate dagli stanziamenti pubblici per gli ammortizzatori in deroga per il periodo 2004

che questo nuovo montante sia da far affluire all’Inps con una gestione economica distinta da quella del fondo storico di Cigo e Cigs. Tenuto conto della frammentarietà delle diverse forme di contribuzione per gli ammortizzatori, ben descritte nel contributo di Lorenzo Birindelli, si propone di riordinare complessivamente la contribuzione, in modo da superare frammentazioni e differenze ormai ingiustificate. In tale ambito la soglia dei 15 dipendenti come discrimine è del tutto convenzionale, pur dandosi implicitamente atto che il ricorso agli ammortizzatori risente della struttura d’impresa, e che pertanto una differenziazione in base al dato occupazionale non è solo frutto di arbitrarietà. La tabella comparativa allegata rende ragione di una complessiva maggiore equità nel carico contributivo, nonché del graduale raggiungimento delle contribuzioni di equilibrio. (v. tab. 14. del paragrafo 3)

e)

•l’esperienza della crisi, e lo stesso accordo con il governo e le regioni del 17 febbraio 2010 dice che il tema è fondamentale, ma non può essere agitato come un clava. Per prima cosa va quindi cancellato l’articolo 13 del D.Lgs. 276/03, nonché le misure repressive che hanno caratterizzato la politica del governo in questo ambito. Invece per ricorsi brevi alla Cig (fino a tre mesi) con garanzia di rientro è vincolante la volontarietà delle persone coinvolte; in caso di ricorso più prolungato alla Cig è decisiva la condivisione tra impresa e rappresentanza del lavoro (accordo), in modo da finalizzare effettivamente al rafforzamento delle competenze e del capitale umano i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale.

f)

08, valutabili in circa 600 milioni annui. Almeno per una fase di transizione, la proposta prevede una fase di stabilizzazione di questa quota di concorso pubblico per l’estensione universale degli ammortizzatori. In parallelo si tratta di procedere, gradualmente, all’universalizzazione della contribuzione per qualunque attività economica. Si propone 7 Collegamento politiche attive: Pubblico/privato:

anche alla luce delle scelte messe in campo in alcune Regioni va riaffermata la necessaria primazia del soggetto pubblico, insieme con i sottoscrittori dell’accordo alla cui base c’è la richiesta di sostegno al reddito, per indirizzare il lavoratore alle iniziative di politica attiva più appropriate. Lasciare il lavoratore solo, con la "possibilità di scegliere" via internet dove spendere la sua dote pare un’ipotesi sciagurata.

Fondi interprofessionali:

tema da includere necessariamente nella proposta sull’intreccio con le politiche attive, sia nei confronti dei beneficiari dei trattamenti di disoccupazione che di quelli di CIG, anche alla luce di esperienze in atto (cfr. intesa con Regione Toscana e accordi in corso di sottoscrizione).

Incentivi alla riassunzione:

occorre procedere ad una rivisitazione complessiva degli incentivi, confermando il vantaggio contributivo per assunzioni a termine, da rafforzare in caso di trasformazione o assunzione diretta a tempo indeterminato. Può essere affrontato anche il tema di un beneficio fiscale (sotto forma di riduzione della base imponibile) per l’impresa che assuma a tempo indeterminato beneficiari di indennità di disoccupazione (o in alternativa prevedere un credito d’imposta) rivisitando le disposizioni del tutto incongruenti recentemente approvate (leggi 102 e 191/09).

g) Bilateralità:

si deve ribadire la necessaria natura integrativa e non condizionante dell’eventuale apporto della bilateralità, sottolineando invece la funzione di controllo, disponendo ad es. che, per tutte le imprese un tempo non comprese nell’ambito di applicazione della legge 223/91, l’esame congiunto tra le parti e tutte le funzioni connesse si svolgano presso l’Ente bilaterale, là dove costituito.

•Fatto salvo quanto specificato sopra riguardo alle imprese di minori dimensioni, l’impresa è tenuta a presentare una "dichiarazione di apertura sul futuro dell’impresa e sulle ragioni del ricorso alla Cig", prevedendo in ogni caso il rientro dei lavoratori nell’impresa se la causale fosse di difficoltà di natura temporanea, e ammettendo una possibilità di ricorrere in seguito alla risoluzione dei rapporti in casi di difficoltà che si riterrebbero strutturali o connesse a necessità di trasformazioni profonde e sostanziali negli assetti produttivi con riflessi occupazionali; in coerenza con quanto previsto per i beneficiari della indennità di disoccupazione andrà previsto altresì un utilizzo della leva formativa durante i periodi di CIG, soprattutto se con possibilità di esubero al termine.

•Contribuzioni: si prevede di tenere conto, nel fissare l’ammontare delle contribuzioni, di due specificità, relative da un lato al comparto dell’edilizia, in virtù della strutturale temporaneità degli impieghi e della previsione di un utilizzo anche per singole giornate della Cig; e dall’altro, in funzione delle caratteristiche storiche del ciclo produttivo, all’insieme dei settori industriali;

•requisito d’accesso: 90 giorni di contribuzione;

•importo: 80% fino ad un tetto massimale di 1800€netti, senza décalage;

•durata: massimo 36 mesi nel quinquennio;

•contratti di solidarietà: l’incentivo previsto ma limitato agli anni 2009

 

per approfondimenti  http://www.ires.it/node/1442

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